Art. 5.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

      1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono realizzati dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri può:

          a) nei casi di necessità e di urgenza, ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato;

          b) affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità.